ISFB Insight
Panoramica delle modifiche normative in questo inizio d’autunno 2024
26 settembre 2024
26 settembre 2024, Enrico Giacoletto
Questo articolo ha lo scopo di presentare brevemente le principali novità e gli annunci normativi svizzeri che interessano le banche e gli istituti finanziari in questo inizio d’autunno 2024.
Lo scorso 2 settembre, la FINMA ha avviato la consultazione sulla nuova circolare FINMA 2025/XX relativa alla «Vigilanza consolidata ai sensi della LB e della LEFin». Con questa consultazione pubblica, la FINMA illustra la propria prassi in materia di vigilanza consolidata. Finora, il contenuto di tale prassi era riservato esclusivamente agli istituti oggetto di decisioni individuali.
L’Autorità fornisce inoltre ulteriori precisazioni e chiarimenti utili per i soggetti soggetti all’obbligo che, ad esempio, desiderino conoscere le condizioni in base alle quali una o più società di un gruppo finanziario debbano o meno essere incluse nella vigilanza consolidata.
Con questa nuova circolare, la FINMA intende formalizzare la propria prassi già consolidata in materia di vigilanza consolidata sui gruppi finanziari ai sensi della LB e della LEFin.
Va sottolineato che si tratta della terza bozza di circolare sottoposta a consultazione dalla FINMA quest’anno, e che l’anno non è ancora finito!
Continuiamo questo articolo con due novità normative di rilievo per i professionisti del settore delle criptovalute in Svizzera:
- Il primo sviluppo riguarda le stablecoin: nella sua comunicazione 06/2024 del 26 luglio, la FINMA affronta diverse questioni normative relative a tali strumenti. La FINMA descrive il trattamento giuridico dei criptoattivi, che devono essere considerati o come depositi ai sensi del diritto bancario o come investimenti collettivi di capitale, a seconda di chi si fa carico dei costi e dei rischi di gestione.
L’Autorità sottolinea che, nella maggior parte dei casi, le stablecoin offrono possibilità di pagamento e sono quindi soggette alla LRD. Ricorda inoltre gli obblighi di diligenza previsti dalla LRD, in particolare per quanto riguarda l’identificazione e le verifiche del titolare economico. L’Autorità ricorda infine le cinque condizioni minime applicabili in materia di garanzia del rischio di insolvenza per gli istituti che assicurano il trattamento o il deposito di stablecoin.
- Il Consiglio federale ha avviato una consultazione sulla designazione degli Stati partner ai fini delloscambio automatico di informazioni relative ai criptoasset (EAR relativo ai criptoasset).
Un altro importante sviluppo recente è l’integrazione, nell’autoregolamentazione, di misure volte a prevenire l’ecoblanchiment. Ciò rientra nell’adeguamento della normativa alle nuove realtà in materia di sostenibilità.
- Tre organismi svizzeri di autoregolamentazione (l’ASB – Associazione Svizzera dei Banchieri, l’AMAS – Asset Management Association Switzerland e l’ASA – Associazione Svizzera delle Assicurazioni) hanno rivisto e rafforzato congiuntamente le proprie direttive di autoregolamentazione in materia di prevenzione del rischio di eco-lavaggio. L’ASB ha notevolmente rafforzato le proprie disposizioni di autoregolamentazione in una versione completamente rinnovata delle «Linee guida per i fornitori di servizi finanziari relative all’integrazione delle preferenze ESG e dei rischi ESG, nonché alla prevenzione dell’ecoblanchiment nella consulenza in materia di investimenti e nella gestione patrimoniale» del maggio 2024. Questa revisione risponde direttamente alle aspettative del Consiglio federale ed evita così l’emanazione di un’ordinanza in materia di prevenzione dell’ecoblanchiment.
- Rileviamo in particolare i seguenti cambiamenti rispetto alla versione precedente delle Linee guida dell’ASB:
- Aggiunta all’articolo 7 l’obbligo di adottare misure adeguate per prevenire il greenwashing nelle soluzioni di investimento.
- Definizioni di diversi concetti chiave: l’art. 8 delinea il quadro di riferimento definendo, in particolare, i rischi ESG, le soluzioni di investimento ESG e gli investimenti cosiddetti sostenibili.
- Per quanto riguarda le aspettative e gli obblighi:
- Le disposizioni in materia di autoregolamentazione sono ora soggette a verifica esterna (art. 16) nell’ambito della verifica prudenziale.
- L'obbligo di informazione relativo alle soluzioni ESG è rafforzato dall'art. 10.
- Vengono introdotte soglie minime per definire la quota minima di investimenti soggetta ai requisiti di sostenibilità affinché l’investimento sia considerato conforme.
L’attuazione di Basilea III Definitivo entra nella fase finale: il 26 giugno 2024 il Consiglio federale ha confermato che Basilea III Definitivo entrerà effettivamente in vigore il 1° gennaio 2025, nonostante i ritardi riscontrati in alcuni paesi. Si tratta di un importante progetto normativo. Sei (!) circolari FINMA saranno abrogate e le disposizioni relative ai requisiti patrimoniali sono dettagliate in cinque nuove ordinanze FINMA che entreranno in vigore il 1° gennaio 2025:
- OCré-FINMA – l’ordinanza della FINMA sui rischi di credito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare sostituirà la circolare FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche»;
- OMar-FINMA – l’ordinanza della FINMA sui rischi di mercato delle banche e delle società di intermediazione mobiliare sostituirà la circolare FINMA circ. 08/20 «Rischi di mercato – banche»;
- OLRO-FINMA – l’ordinanza della FINMA sul coefficiente di leva finanziaria e sui rischi operativi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare sostituirà la circolare FINMA 15/3 «Coefficiente di leva finanziaria» e una parte della circolare FINMA 08/21 «Rischi operativi»;
- OPFP-FINMA – l’ordinanza della FINMA sul portafoglio di negoziazione e sul portafoglio bancario, nonché sui fondi propri computabili delle banche e delle società di intermediazione mobiliare, sostituirà la circolare FINMA 13/1 «Fondi propri computabili – banche»; e
- OPub-FINMA – L’ordinanza della FINMA sugli obblighi di pubblicazione delle banche e delle società di intermediazione mobiliare sostituirà la circolare FINMA n. 16/1 «Pubblicazione – banche».
Basilea III Definitiva e le ordinanze di attuazione di Basilea III Definitiva introducono una serie significativa di modifiche normative, il cui impatto varia a seconda dell’attività o delle esposizioni chiave dell’istituto bancario interessato. Si possono individuare tre tipi di modifiche:
- L’introduzione di nuovi concetti (ad esempio il concetto di limiti di credito concessi e non utilizzati, ponderati al 10% mentre in precedenza non richiedevano fondi propri; oppure la considerazione dello storico delle perdite al di là di una certa soglia).
- L'applicazione di coefficienti di ponderazione più rigorosi (ad esempio per alcune esposizioni garantite da beni immobili o l'applicazione di moltiplicatori scalari alle esposizioni ai rischi di mercato compresi tra x1,2 e x3,5 a seconda dell'esposizione sottostante).
- Modifiche alle metodologie (ad esempio, il nuovo metodo di calcolo del rischio operativo).
easyReg ha elaborato la tabella riassuntiva delle principali modifiche apportate alla versione definitiva di Basilea III, suddivise per tipologia di rischio, riportata di seguito, che sarà aggiornata sul sito di easy-Reg.
Sulla base delle nostre analisi, l’impatto in termini di requisiti patrimoniali varia notevolmente a seconda delle attività dell’istituto e delle esposizioni specifiche. Se non è già stato fatto, è opportuno individuare i cambiamenti che incidono maggiormente e valutare se siano necessarie misure adeguate.
Enrico Giacoletto, CFA, FRM
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